NUOVE REGOLE PER L’ACCESSO AGLI AEROMOBILI
01/05/2022 In ottemperanza alle normative Ministeriali attualmente in vigore in tema di Covid, dal primo Maggio, per le tratte nazionali, non è più obbligatoria la presentazione della certificazione verde Covid-19 (vaccino, guarigione, tampone). Per i viaggi con destinazione estera, la presentazione del green dipenderà dalle disposizioni normative del paese di destinazione. Il green pass sarà ancora necessario fino al 31 maggio 2022 per gli ingressi in Italia da qualsiasi provenienza estera (UE compresa). |
- 08/04/2022 – in base al Decreto Legge 24 Marzo 2022, n° 24, a far data dal 01 Aprile e fino al 30 Aprile, si conferma il Green Pass Base come titolo utile a aviaggiare sugli aeromobili. Si conferma inoltre l’obbligatorietà della mascherina almeno FFP2 all’interno dell’Aeromobile, mentre per l’ingresso al Terminal è sufficiente almeno la mascherina chirurgica, tranne in presenza di assembramenti.
- 17/02/2022 – a far data dal 18 Febbraio 2022 per effetto della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge n. 11 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19, l’accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è nuovamente consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto greenpass base.
- 07/01/2022 – a far data dal 10 Gennaio 2022, è OBBLIGATORIA la certificazione verde RAFFORZATA (SUPER GREEN PASS) COVID-19 per accedere agli aeromobili.
- 22/12/2021 – a far data dal 25 Dicembre 2021, per effetto del Decreto Legge n.221 del 24 dicembre 2021, è OBBLIGATORIO indossare la mascherina FFP2 per accedere agli aeromobili
NUOVE REGOLE PER L’INGRESSO IN ITALIA
A far data dal 16 Dicembre 2021, l’ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all’Elenco C dell’ Allegato 20 (di seguito visibile) al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come modificato dal comma 1, è consentito alle seguenti condizioni:
- presentazione al vettore al momento dell’ imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
- presentazione al vettore al momento dell’ imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’ articolo 9, comma 2, lettere a), b) e e-bis), del decreto-legge 22 aprile 2021 , 52, o di altra certificazione equipollente;
- presentazione al vettore al momento dell’ imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all’ ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all’ ingresso nel territorio nazionale.»
In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando l’obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera e), si applica la misura dell’ isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’ indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di sottoporsi a un tampone molecolare o antigenico alla fine del periodo di quarantena.
PER I PASSEGGERI PROVENIENTI DAI PAESI RICOMPRESI NEL ELENCO D (di seguito visibile)
Presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli , della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti ali ‘ingresso nel territorio nazionale , a un test molecolare , effettuato per mezzo d i tampone e risultato negativo , ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo d i tampone e risultato negativo , nelle ventiquattro ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale . Il termine del test molecolare è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito d i Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola d i Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’ isola d i Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).
PER I PASSEGGERI PROVENIENTI DAI PAESI RICOMPRESI NELLA ELENCO E (di seguito visibile)
Presentazione , al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli , della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare , effettuato per mezzo d i tampone e risultato negativo , ovvero a test antigenico, effettuato per mezzo d i tampone e risultato negativo , nelle ventiquattro ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale.
ELENCO C (elenco Paesi)
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
ELENCO D (elenco Paesi)
Argentina, Australia ,Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man , Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d ‘America, Emirati Arabi Uniti , Uruguay, Taiwan, Regione Amministrative speciali di Hong Kong e Macao.
ELENCO E
Tutti gli stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
GREEN PASS – REGOLE PER I PASSEGGERI IN PARTENZA PER I VOLI NAZIONALI
A far data dal 1° settembre 2021, l’imbarco sugli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass).
Il Green Pass per l’uso sul territorio nazionale, dovrà attestare di aver fatto:
– almeno una dose di vaccino;
oppure
– essere risultati negativi a un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti;
oppure
– di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Le disposizioni di cui sopra NON si applicano:
- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale;
- ai soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.
- ai cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar.
GREEN PASS – REGOLE PER I PASSEGGERI ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, da venerdì 6 agosto cambierà almeno in parte la fruizione dei servizi di ristorazione in aeroporto.
In particolare, pur restando libero l’ingresso al Terminal ovvero senza l’esibizione del Green Pass:
– per accedere ai tavoli dei ristoranti sarà necessario possedere e mostrare il Green Pass agli operatori;
– il Green Pass non sarà richiesto per il servizio d’asporto e per la consumazione al bancone del bar. (anche la consumazione di cibi e bevande presso botti e tavolini alti senza sedute non richiede Green Pass);
REGOLE PER I PASSEGGERI IN INGRESSO IN SICILIA
Dal 14/07/2021 tampone obbligatorio per chi arriva in Sicilia da Malta o per chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti come previsto dall’ordinanza n.77 del Presidente della Regione Siciliana del 14/07/2021.
Dal 22/07/2021 tampone obbligatorio anche per chi arriva in Sicilia da Paesi Bassi , Grecia, Francia o per chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti come previsto dall’ordinanza n.79 del Presidente della Regione Siciliana del 22/07/2021.
Al fine di velocizzare le operazioni di screening da parte del Personale dell’ASP e di minimizzare i tempi di attesa, si prega di compilare i modelli seguenti prima dell’arrivo in Aeroporto, da consegnare presso le postazioni di screening.
Per i passeggeri italiani:
Per passeggeri delle altre nazionalità:
In ottemperanza all’Ordinanza Regionale n° 71/2021, dal 12 Luglio 2021, tutti i passeggeri in arrivo presso l’aeroporto di Trapani Birgi, potranno usufruire GRATUITAMENTE e su BASE VOLONTARIA del servizio di screening tramite tampone naso–faringeo ( Tampone antigenico rapido).
Si informa inoltre che in ottemperanza all’Ordinanza Regionale n° 75/2021, tutti i passeggeri in arrivo presso il territorio siciliano che provengono dai paesi di cui all’Allegato “E” del DPCM 2 marzo 2021, successivamente aggiornata dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021, compreso Spagna e Portogallo, hanno L’OBBLIGO di sottoporsi al servizio di screening tramite tampone antigenico rapido, da effettuarsi presso la sede aeroportuale, a prescindere dal possesso del Green Pass e dall’esito del PCR test.
L’obbligo del tampone in Aeroporto è esteso anche a tutti coloro che abbiano soggiornato e/o transitato in detti stati nei 14 g.g. precedenti all’arrivo nel territorio siciliano.
Anche i suddetti tamponi sono a titolo gratuito.
REGOLE PER GLI SPOSTAMENTI TRA GLI STATI E L’INGRESSO IN ITALIA DA PAESI TERZI
Per cio’ che concerne gli spostamenti tra gli Stati, segue il link da dove è possibile evincere le regole e gli adempimenti in vigore: https://reopen.europa.eu/it/from-to/ITA/MLT.
Visualizza le Ordinanze Regionali:
- Ordinanza n.71 del 21 Giugno 2021
- Ordinanza n.75 del 07 Luglio 2021
- Ordinanza n.77 del 14 Luglio 2021
- Ordinanza n.79 del 20 Luglio 2021